Ospitalita' a cittadini extracomunitari

Servizio attivo

Ai sensi dell’art. 7 del Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998, chiunque ospita o dà alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.


A chi è rivolto

Tutti i cittadini che ospitano o danno alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili.

Descrizione

Ai sensi dell’art. 7 del Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998, chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.

Come fare

La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.

N.B.: Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".

Cosa serve

Sono necessari i seguenti documenti:

- copia di un documento del dichiarante
- copia di un documento del cessionario (copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia del passaporto - pagina dei dati anagrafici e del visto d’ingresso – unitamente a fotocopia ricevuta assicurate delle poste)
- copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell’immobile (atto di proprietà, contratto di locazione, ecc.)

Cosa si ottiene

La dichiarazione di ospitalità. 

Tempi e scadenze

La comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità o cessione dell'alloggio.

Quanto costa

La comunicazione non presenta alcun costo, tuttavia per l’omessa, tardiva o incompleta dichiarazione è prevista la sanzione amministrativa di una somma da 500 a 3.500 euro (nuovi importi dal 15.11.2023, da euro 500 ad euro 3.500. Pagamento in misura ridotta entro 60 gg dalla contestazione di euro 1.000 di competenza del Prefetto, proventi allo Stato)

Procedure collegate all'esito

Rivolgersi al Comando Unico della Polizia Locale di Nerviano - Pogliano. 

Accedi al servizio

Comando Unico Polizia Locale Nerviano-Pogliano

Via Arturo Toscanini 1 20010 Pogliano Milanese

PEC: polizianervianopogliano@pec.regione.lombardia.it

Email: polizianervianopogliano@comune.nerviano.mi.it

Telefono: +39 02 500730

Telefono: 02500730

Ulteriori informazioni

Copertura geografica

Comune di Nerviano

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Unità organizzativa responsabile

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Pagina aggiornata il Mar 23 Aprile, 2024 3:42 pm