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Alle associaizioni che operano sul territorio di Nerviano
Il legale rappresentante dell'associazione
Il Regolamento del registro delle associazioni e della concessione di vantaggi economici (ex art. 12 - Legge n. 241/90) disciplina la materia.
Di seguito si evidenziano i principali passaggi per l'iscrizione nel Registro contenuti nel Regolamento.
Possono chiedere di essere iscritte al Registro le associazioni che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
- promuovere una o più tra le attività indicate nelle aree tematiche; (art. 3 Regolamento)
- essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto redatti anche in forma di scrittura privata che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro e un'organizzazione interna improntata ai principi di democraticità;
- godere della piena autonomia dai partiti politici.
In particolare:
1. non potranno essere accettate le istanze di iscrizione di associazioni che abbiano partecipato a competizioni elettorali con proprie liste, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
2. la partecipazione, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a competizioni elettorali con proprie liste da parte di associazioni già iscritte al registro, comporterà l'automatica decadenza dall'iscrizione;
- essere operanti sul territorio comunale, cioè aver già svolto attività continuativa da almeno un anno o avere organizzato un numero significativo di iniziative che segnalino la volontà di una continuità dell'attività.
L'iscrizione nei registri provinciali o regionali del volontariato, delle associazioni di solidarietà familiare e di promozione sociale, costituisce titolo per poter essere iscritte al Registro.
Nell'area relativa alle attività sportive si precisa che possono accedere al registro oltre che le associazioni sportive dilettantistiche anche le società sportive dilettantistiche di capitali ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. (leggasi RUNTS)
Presentare la domanda
L'associazione che intende chiedere l'iscrizione al Registro presenta la domanda su apposito MODULO predisposto dall'Ufficio, indicando l'area tematica nella quale intende essere inserita.
La domanda redatta in carta semplice deve essere firmata dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata e può essere presentata in un qualsiasi momento dell'anno.
Alla domanda occorre allegare:
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- relazione sull'attività svolta evidenziando quella a livello comunale.
Oltre i documenti sopra indicati e richiesti dal regolamento, si devono depositare a completezza della richiesta di iscrizione questi altri documenti:
- copia del documento di identità del Presidente;
- elenco delle cariche sociali.
L'iscrizione al Registro avviene con apposito provvedimento del Responsabile, sentito il parere della Giunta Comunale, da emettersi entro 30 gg. dalla presentazione della domanda e comunicato all'associazione richiedente.
Nel caso di documentazione mancante e/o incompleta, l'Ufficio inviterà l'associazione a produrre e/o integrare i documenti mancanti, determinando il termine di scadenza per la presentazione.
In caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, per mancanza e/o difetto dei requisiti richiesti dal regolamento, previo parere della Giunta Comunale, il Responsabile, entro 30 gg. dalla presentazione della domanda, adotterà apposito provvedimento motivato comunicandolo al rappresentante legale dell'associazione o alla persona dallo stesso delegata.
Contro il provvedimento è possibile presentare opposizione al Segretario Generale, entro 30 gg. dall'avvenuta comunicazione.
L'opposizione può essere presentata con richiesta depositata presso l'ufficio protocollo del comune, ne consegue comunicazione al Consiglio Comunale.
Restano salvi i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla legge.
Rimane in carico ad ogni associazione l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati forniti.
La cancellazione dal Registro, con effetto dalla data del provvedimento, può avvenire per:
a) richiesta dell'Associazione;
b) perdita accertata dei requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento;
Il Responsabile, previo parere della Giunta Comunale, adotterà apposito provvedimento motivato di cancellazione dal Registro comunicandolo al rappresentante legale dell'associazione o alla persona dallo stesso delegata.
Contro il provvedimento di cancellazione è possibile presentare, entro 30 gg. dall'avvenuta comunicazione, opposizione al Segretario Generale.
L'opposizione può essere presentata con richiesta depositata presso l'ufficio protocollo del comune, ne consegue comunicazione al Consiglio Comunale.
Restano salvi i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla legge.
L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiarare decaduta l'associazione che per due anni di seguito risulti non aver svolto alcuna attività sul territorio comunale.
L'iscrizione
30 gg.
nessuno
L'ufficio Associazionismo
Il territorio
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associazioni e concessione di vantaggi economici
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